Dopo terremoto, le indennità assicurative non si detraggono dagli aiuti statali

Buone notizie per la ricostruzione dopo il terremoto del 2016. La scorsa settimana il Tar del Lazio ha annullato l’ordinanza commissariale che pretendeva di decurtare l’importo del finanziamento statale concesso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per la ricostruzione degli edifici pubblici del Comune di Ascoli Piceno.
Il paradosso che si era creato con quella iniziativa commissariale era evidente: lo Stato, pur non concorrendo al pagamento dei premi assicurativi, riteneva di ottimizzarne i vantaggi.

Il Comune di Ascoli Piceno – ero ancora sindaco! – decise nel 2009 di stipulare una polizza assicurativa contro i danni da sisma per proteggere gli edifici pubblici comunali. Fu una sorpresa quando dopo aver incassato l’indennizzo, scoprimmo a fine dicembre 2017, che con un’ordinanza il Commissario alla ricostruzione stabiliva di decurtare il finanziamento pubblico dell’importo incassato con l’assicurazione. La buona amministrazione veniva così penalizzata da uno statalismo inopportuno e arrogante. Facemmo ricorso contro l’ordinanza e, pochi giorni fa la sentenza del Tar che mi e ci riempie di gioia: il Tribunale riafferma il ruolo responsabile dell’autonomia locale, delle sue prerogative e della sua previdenza anche di fronte ai rischi meno prevedibili.

La sentenza sostiene infatti che l’indennità assicurativa viene percepita a copertura dell’intero patrimonio dell’Ente, e pertanto sarebbe irragionevole e comunque profondamente ingiusto se tale importo venisse scomputato dal primo intervento di ricostruzione, realizzato prima che l’Ente avesse la garanzia che l’intero patrimonio danneggiato venisse ammesso a finanziamento nei piani di ricostruzione emanati dal Commissario.

Il Tar del Lazio ha argomentato: “Ciò rende, ad avviso del Collegio addirittura auspicabile che un Ente locale, per far fronte alle esigenze di copertura integrale dei costi da sostenersi per la ricostruzione, possa cumulare l’eventuale indennizzo assicurativo con l’importo del finanziamento pubblico” concesso dal Mef “nei limiti delle risorse disponibili”.

E ancora aggiunge: “Il finanziamento erogato dallo Stato per la ricostruzione privata poggia infatti su finalità solidaristiche di “riparazione” del pregiudizio subito dal danneggiato in conseguenza del verificarsi della calamità naturale, neutralizzandola in tutto o in parte (…) Ne consegue che, quanto ai contributi assegnati agli Enti locali, è da ritenersi del tutto legittimo, oltre che assolutamente opportuno, che gli stessi – non potendo confidare nella copertura integrale dei danni subìti e della conseguenza ricostruzione tramite le risorse assegnate a seguito del sisma- si dotino di polizze di assicurazione al fine di poter disporre integralmente dell’importo dell’indennità assicurativa per sostenere i costi non coperti dal contributo pubblico”.
Una ulteriore piccola eredità positiva per la mia città. E un segnale importante per tutti i Sindaci di buona volontà, che si impegnano a preservare al meglio il patrimonio pubblico che viene loro affidato. C’è un giudice anche a Roma, non solo a Berlino!

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